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COMPENSI SPORTIVI. LA NUOVA NORMATIVA E LE INDICAZIONI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 02/02/2018
La legge di bilancio 2018 ha introdotto numerose modiche alla normativa relativa ai compensi cosiddetti sportivi (art. 67 e 69 del TUIR)
Queste novità comportano numerose conseguenze.

La prima, e forse più rilevante conseguenza, è che, potranno essere considerati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche le collaborazioni svolte nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche, quali, ad esempio, quelle rese da allenatori, arbitri etc. a favore di ASD/SSD, Federazioni, Enti di Promozione etc.  

A nostro parere è prematuro indicare quali saranno le collaborazioni che rientreranno in tale disciplina, dato che, lo prevede la stessa legge di Bilancio (art. 1 comma 358), sarà il Consiglio Nazionale del CONI a dover individuare quali sono le prestazioni che costituiranno oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il ricondurre tali collaborazioni di carattere sportivo alla disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le quali, comunque, non sono considerate rapporti di lavoro subordinato, non costituisce certamente una semplificazione degli adempimenti a carico delle ASD/SSD, di Federazioni, Enti di Promozione etc. Tutt'altro.
La prima considerazione è che tali rapporti di collaborazione hanno necessariamente e obbligatoriamente bisogno della stipula di un contratto tra le due parti (committente e collaboratore)

La seconda che, come ha precisato a suo tempo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007 e poi con l' interpello nr. 22 del 09 giugno 2010,  costituisce adempimento obbligatorio per i committenti quello di effettuare le comunicazioni preventive (almeno il giorno prima, esclusivamente per via telematica) al Centro per l'Impiego per le collaborazioni coordinate e continuative instaurate. Ulteriore e connesso adempimento è quello della redazione del Libro Unico del Lavoro.
Infine, per tali soggetti è obbligatoria la busta paga e, dal 1° luglio 2018, il pagamento non può più essere effettuato per contanti ma deve essere tracciabile (bonifico, assegno non trasferibile etc).
 
Per concludere, le note positive. Dal 1° gennaio di quest'anno, il limite annuo di franchigia (esenzione da ogni imposizione fiscale) dei compensi etc di cui all'articolo 67 del TUIR è stato elevato a 10.000, 00 euro annui.

In allegato, una nota esplicativa (aggiornamento nota: 24 gennaio 2018)

Su AICS ON LINE di giovedì 1 febbraio è stato pubblicato un intervento del dott. Luigi Silvestri, Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori, che chiarisce in maniera esemplare la problematica e fornisce le indicazioni ai nostri comitati e alle nostre ASD/SSD
http://www.aics.it/?p=56970