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PROTOCOLLO DI SICUREZZA. NON VI E' PIU' L'OBBLIGO DI INVIARLO IN REGIONE. RESTA L'OBBLIGO DI ADOTTARLO E DARNE INFORMAZIONE 10/06/2020
Il Presidente della Giunta Regionale, con ordinanza n. 62 dell’8 giugno 2020, avente per oggetto: "Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza .48/2020 e nuove disposizioni", ha ribadito alcune prescrizioni e modificato l’iter di alcuni adempimenti.

In particolare, non è più obbligatorio inviare il protocollo anticontagio in Regione (il modello 3 allegato alla delibera 595

Se non c’è più  l’obbligo di inviarlo, permane comunque l’obbligo di predisporlo e renderlo noto ai soci e agli utenti.
Vi invitiamo pertanto ad uniformarvi a quanto prescritto (se non l’avete ancora fatto e avete aperto le vostre sedi/impianti/circoli) nel caso sostituendo i riferimenti all’ordinanza 48 (abolita) con quelli alla 62


Quali sono in sintesi le misure di contenimento  più importanti contenuti nell’ordinanza che, si ricorda, vale per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri, e quindi per tutti gli uffici, pubblici e privati, che prevedono accesso del pubblico, e per gli impianti sportivi.

PER QUANTO RIGUARDA DIPENDENTI E COLLABORATORI, ANCHE VOLONTARI
·         assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico;
·         E’ recepito quanto previsto dall’allegato 12 al DPCM del 17 maggio 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020.
·          Come stabilito dal “Protocollo” suddetto, all’interno dei luoghi di lavoro “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. Ciò vale anche per tutti i vostri collaboratori, anche volontari
·           In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro/legale rappresentante potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea;
·         Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro/legale rappresentante installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;
·          Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti si rimanda alle indicazioni contenute nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità ISS COVID-19
·         Il datore di lavoro/legale rappresentante, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
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PER QUANTO RIGUARDA SOCI E UTENTI IN GENERE
·         Si devono prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in base alle caratteristiche delle sedi/impianti e alle disposizioni ad essi correlati, in modo da evitare assembramenti e assicurare che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
·          l’ingresso nelle sed/impianti è consentito solo a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso sono posizionati dispenser per detergere le mani;
·          ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
·         È obbligatorio fornire informazione per garantire il distanziamento degli utenti in attesa di entrata e avvertirli, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
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Protocollo Anti-Contagio i. Tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e delle disposizioni per attività specifiche ad oggi emanate e di futura emanazione a livello regionale e nazionale; ii. E’ opportuno che le disposizioni, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con riferimento a tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali cessa l’obbligo di trasmissione alla Regione Toscana dei Protocolli anti contagio, previsti dall’ordinanza 48/202