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IL DPCM 24 OTTOBRE 2020. STOP AD ALLENAMENTI E LIMITAZIONI AI CIRCOLI CON SOMMINISTRAZIONE LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. 28/10/2020
Il MINISTERO DEGLI INTERNI, CON CIRCOLARE DEL 27 OTTOBRE, ha fornito numerose interpretazioni in ordine alle attività che possono essere svolte alla luce del DPCM 24 ottobre.
di seguito vi forniamo: una breve sintesi della circolare, il link da dove potete scaricarla e, in allegato,  un comunicato della nostra Direzione Nazionale.



Circoli ricreativi e culturali:
la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista
nella lett. f), dell'articolo 1 determina la conseguente sospensione dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell'attività svolta nei suddetti centri.

Significa che: i circoli con somministrazione che non fanno attività sportiva, devono sospendere la loro attività, in quanto le altre tipologie di attività non si èpossono èpraticare.

Analogamente devono sospendere l'attività i circoli con somministrazione che svolgevano attività sportiva solo in ambienti al chiuso e non hanno atleti che partecipano a manifestazioni di interesse nazionale.

I circoli con somministrazione che svolgono attività sportiva all'aperto, possono continuare a stare aperti, a meno che l'unica attività non sia costituita da sport di contatto per i quali non si partecipi a manifestazioni di interesse nazionale. In quel caso debbono sospendere la loro attività.

Durante l'apertura, devono osservare gli obblighi previsti per i pubblici esercizi (bar, ristoranti etc)

Se il circolo è dato in gestione a un preposto che opera con proria partita IVA, può restare aperto ed osserva gli obblighi dei pubblici esercizi.

LA CIRCOLARE IMPONE UNO STOP ANCHE AGLI ALLENAMENTI DEGLI SPORT DI CONTATTO. ALLE SQUADRE DI CALCIOI  INVIEREMO A BREVE UN COMUNICATO SPECIFICO

Attività sportiva
(art.1, comma 9, lett. e), f) e g).Diversamente dal precedente d.P.C.M., per effetto del nuovo provvedimento (art.1, comma 9, lettera e), gli eventi ele competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici.Rispetto al precedente regime, sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale.La disposizione in commento, sempre allo scopo di ridurre al massimo le occasioni di potenziale contagio, prevede che le manifestazioni sportive in questione siano consentite "a porte chiuse", se tenute in impianti, ovvero senza la presenza di pubblico, se all'aperto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.Sono inoltre sospese (art.1, comma 9, lettera f) le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio oche effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.Occorre chiarire che la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, va letta in combinato disposto con l'ultimo inciso contenuto nella lett.e ), il quale consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli.

emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà infra a proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, si segnala che sono state innanzitutto introdotte (art.1, comma 9 lettera g) le medesime restrizioni già sopra evidenziate in sede di commento alla lettera e), con la conseguenza che ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all'aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico.Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE

https://www.interno.gov.it/it/notizie/circolare-prefetti-sulle-misure-dpcm-24-ottobre-2020