HOME IL COMITATO DOCUMENTI NEWSLETTER CONTATTI LINK
LA LEGGE DI RIFORMA DELLO SPORT 26/04/2020
Nella Gazzetta Ufficiale n.191 del 16 agosto 2019 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2019 n.86, avente per oggetto "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/16/19G00098/sg


Con l'Art. 1  (Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo ) si dà appunto delega al Governo ad ad adottare, entro il 31 agosto 2020, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita'; 
b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilita' di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport; 
c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; 
d) definire gli ambiti dell'attivita' del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attivita' olimpica; 
e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale; 
f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilita' di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle societa' che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti; 
g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attivita' sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilita' di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacita' di determinare la propria politica generale; 
h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformita' ai principi del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, garantendo la parita' di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli; 
i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorita' di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici
l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale; 
 m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneita' della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di piu' mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresi' un sistema di incompatibilita' tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi; 
n) individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le societa' sportive professionistiche.